Maternità surrogata praticata all’estero: non sussiste il reato di cui all’art. 567 c.p. se l’atto di nascita è formato nel rispetto della lex loci

Maternità surrogata praticata all’estero: non sussiste il reato di cui all’art. 567 c.p. se l’atto di nascita è formato nel rispetto della lex loci
14 Dicembre 2020: Maternità surrogata praticata all’estero: non sussiste il reato di cui all’art. 567 c.p. se l’atto di nascita è formato nel rispetto della lex loci 14 Dicembre 2020

E’ il caso di una coppia che, spinta dal desiderio di formare una famiglia nonostante l’impotentia generandi della moglie, si recava in Ucraina per ivi sottoporsi alla procedura della maternità surrogata. 

Al loro rientro in Italia con la figlia veniva loro notificato il decreto con cui il PM aveva disposto la perquisizione dei locali di pertinenza della coppia e il relativo sequestro degli oggetti “incriminanti” (documenti sanitari, biglietti di viaggio, fotografia, campioni di DNA) al fine di accertare la sussistenza del reato di cui all’art. 567 c.p. 

Il Tribunale del riesame annullava le predette misure cautelari, affermando che la circostanza per cui la minore non poteva definirsi figlia naturale della coppia fosse già pacificamente dimostrata per il fatto che costoro avessero fatto ricorso alla pratica della maternità surrogata, in un Paese estero in cui questa era lecita. Superfluo, dunque, disporre il sequestro della documentazione comprovante un assunto di fatto non contestato. 

Il PM ha promosso ricorso per cassazione nei confronti dell’anzidetta ordinanza, ritenuta viziata poiché dava per scontato quanto invece, secondo la procura, avrebbe dovuto formare oggetto di accurata indagine.

La Corte di cassazione con sentenza n. 31409/2020 ha rigettato il ricorso. 

Gli Ermellini hanno evidenziato che, ai fini della configurabilità dell’illecito di cui all’art 567 c.p., è necessaria una materiale attività di alterazione di stato che costituisca un quid pluris rispetto alla mera falsa dichiarazione e che sia idonea a creare una falsa attestazione, con attribuzione al figlio di una diversa discendenza. 

Nel caso di specie la Cassazione non ha rinvenuto sussistente detta alterazione. 

Ciò in quanto le attestazioni rese dagli indagati in relazione alla minore, derivando da una certificazione stilata in Ucraina, erano da considerarsi legittime, posto che la lex loci dello stato in cui era stato formato l’atto di nascita consente la maternità surrogata eterologa nel caso in cui il patrimonio genetico del minore appartenga per il 50% ai genitori committenti. 

Altre notizie